Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2478. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Libri sociali obbligatori.

Dispositivo

Art. 2478.

(Libri sociali obbligatori).


Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:


1) NUMERO ABROGATO DAL D.Legge 29 novembre 2008, n. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA Legge 28 gennaio 2009, n. 2;


2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa';


3) il libro delle decisioni degli amministratori;


4) il libro delle decisioni del collegio sindacale ((nominato)) ai sensi dell'articolo 2477.


I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci((. . .)).


I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.



Ratio Legis


Spiegazione