Art. 2486. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri degli amministratori.
Dispositivo
Art. 2486.
(( (Poteri degli amministratori).))
((Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione