Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2486. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri degli amministratori.

Dispositivo

Art. 2486.

(( (Poteri degli amministratori).))


((Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.


Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.))



Ratio Legis


Spiegazione