Art. 2543. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Organo di controllo.
Dispositivo
Art. 2543.
(( (Organo di controllo).))
((La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.))
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione