Art. n°
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Art. 2543. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Organo di controllo.

Dispositivo

Art. 2543.

(( (Organo di controllo).))


((La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.


L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.


I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.))



Ratio Legis


Spiegazione