Art. n°
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Art. 2553. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione degli utili e delle perdite.

Dispositivo

Art. 2553.

(Divisione degli utili e delle perdite).


Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.



Ratio Legis


Spiegazione