Art. 2553. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divisione degli utili e delle perdite.
Dispositivo
Art. 2553.
(Divisione degli utili e delle perdite).
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
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Codice Civile 2018
Ratio Legis
Spiegazione