Art. n°
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Art. 2665. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Omissioni o inesattezze nelle note.

Dispositivo

Art. 2665.

(Omissioni o inesattezze nelle note).


L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.



Ratio Legis


Spiegazione