Art. n°
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Art. 2706. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma.

Dispositivo

Art. 2706.

(Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma).


La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.


Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.



Ratio Legis


Spiegazione