Art. n°
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Art. 2711. Cod.Civ.2018

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Comunicazione ed esibizione.

Dispositivo

Art. 2711.

(Comunicazione ed esibizione).


La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo' essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.


Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.



Ratio Legis


Spiegazione