Art. 2711. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comunicazione ed esibizione.
Dispositivo
Art. 2711.
(Comunicazione ed esibizione).
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo' essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
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Ratio Legis
Spiegazione