Art. n°
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Art. 2716. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancanza dell'atto originale o di copia depositata.

Dispositivo

Art. 2716.

(Mancanza dell'atto originale o di copia depositata).


In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita' dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.


In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita' dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.



Ratio Legis


Spiegazione