Art. 2720. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Efficacia probatoria.
Dispositivo
Art. 2720.
(Efficacia probatoria).
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
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Ratio Legis
Spiegazione