Art. n°
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Art. 2784. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione.

Dispositivo

Art. 2784.

(Nozione).


Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.


Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.



Ratio Legis


Spiegazione