Art. 2791. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pegno di cosa fruttifera.
Dispositivo
Art. 2791.
(Pegno di cosa fruttifera).
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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