Art. 2809. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca.
Dispositivo
Art. 2809.
(Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca).
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
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