Art. 2859. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.
Dispositivo
Art. 2859.
(Eccezioni opponibili dal terzo acquirente).
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore e' posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, puo' opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresi' che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette pero' non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione