Art. n°
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Art. 2882. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Formalita' per la cancellazione.

Dispositivo

Art. 2882.

(Formalita' per la cancellazione).


La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.


Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.



Ratio Legis


Spiegazione