Art. 2882. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Formalita' per la cancellazione.
Dispositivo
Art. 2882.
(Formalita' per la cancellazione).
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
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