Art. 2892. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di proroga dei termini.
Dispositivo
Art. 2892.
(Divieto di proroga dei termini).
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
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