Art. n°
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Art. 2908. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti costitutivi delle sentenze.

Dispositivo

Art. 2908.

(Effetti costitutivi delle sentenze).


Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.



Ratio Legis


Spiegazione