Art. 2919. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetto traslativo della vendita forzata.
Dispositivo
Art. 2919.
(Effetto traslativo della vendita forzata).
La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
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