Art. 2931. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Dispositivo
Art. 2931.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
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Ratio Legis
Spiegazione