Art. n°
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Art. 2948. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prescrizione di cinque anni.

Dispositivo

Art. 2948.

(Prescrizione di cinque anni).


Si prescrivono in cinque anni:


1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;


1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;


2) le annualita' delle pensioni alimentari;


3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;


4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9)


5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.


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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".



Ratio Legis


Spiegazione