Art. 62. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' del consulente.
Dispositivo
Art. 62.
(Attivita' del consulente).
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Articoli correlati nel
Codice Procedura Civile 2018
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione