Art. n°
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Art. 86. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Difesa personale della parte.

Dispositivo

Art. 86.

(Difesa personale della parte).


La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.



Ratio Legis


Spiegazione