Art. 88. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Dovere di lealta' e di probita'.
Dispositivo
Art. 88.
(Dovere di lealta' e di probita').
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione