Art. n°
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Art. 109. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Estromissione dell'obbligato.

Dispositivo

Art. 109.

(Estromissione dell'obbligato).


Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.



Ratio Legis


Spiegazione