Art. n°
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Art. 128. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Udienza pubblica.

Dispositivo

Art. 128.

(Udienza pubblica).


L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.


Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.



Ratio Legis


Spiegazione