Art. 128. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Udienza pubblica.
Dispositivo
Art. 128.
(Udienza pubblica).
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione