Art. 152. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termini legali e termini giudiziari.
Dispositivo
Art. 152.
(Termini legali e termini giudiziari).
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione