Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 152. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termini legali e termini giudiziari.

Dispositivo

Art. 152.

(Termini legali e termini giudiziari).


I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.


I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.



Ratio Legis


Spiegazione