Art. 162. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pronuncia sulla nullita'.
Dispositivo
Art. 162.
(Pronuncia sulla nullita').
Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.
Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60, numero 2.
Articoli correlati nel
Codice Procedura Civile 2018
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione