Art. 170. Proc.Civ.2018
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.
Dispositivo
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).
Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183)). (116)
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AGGIORNAMENTO (116)
La legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in vigore.
Ratio Legis
Spiegazione