Art. n°
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Art. 186. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pronuncia dei provvedimenti.

Dispositivo

Art. 186.

(Pronuncia dei provvedimenti).


Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.



Ratio Legis


Spiegazione