Art. n°
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Art. 216. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istanza di verificazione.

Dispositivo

Art. 216.

(Istanza di verificazione).


La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.


L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.



Ratio Legis


Spiegazione