Art. n°
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Art. 226. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contenuto della sentenza.

Dispositivo

Art. 226.

(Contenuto della sentenza).


Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila. ((2))


Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".



Ratio Legis


Spiegazione