Art. 232. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancata risposta.
Dispositivo
Art. 232.
(Mancata risposta).
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione