Art. n°
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Art. 232. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancata risposta.

Dispositivo

Art. 232.

(Mancata risposta).


Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.


Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.



Ratio Legis


Spiegazione