Art. n°
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Art. 252. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Identificazione dei testimoni.

Dispositivo

Art. 252.

(Identificazione dei testimoni).


Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.


Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.



Ratio Legis


Spiegazione