Art. n°
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Art. 261. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riproduzioni, copie ed esperimenti.

Dispositivo

Art. 261.

(Riproduzioni, copie ed esperimenti).


Il giudice istruttore puo' disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.


Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice puo' ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.


Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.



Ratio Legis


Spiegazione