Art. n°
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Art. 267. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costituzione del terzo interveniente.

Dispositivo

Art. 267.

(Costituzione del terzo interveniente).


Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.


Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.



Ratio Legis


Spiegazione