Art. n°
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Art. 283. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

Dispositivo

Art. 283.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).


Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. (116)


((Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio)). ((134))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."


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AGGIORNAMENTO (116)


La legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.legge 30


dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23


febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le


disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e


si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data


di entrata in vigore."


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AGGIORNAMENTO (134)


La Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)


che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data


di entrata in vigore della legge medesima.



Ratio Legis


Spiegazione