Art. n°
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Art. 287. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Casi di correzione.

Dispositivo

Art. 287.

(Casi di correzione).


Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.


((112))


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AGGIORNAMENTO (112)


La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."



Ratio Legis


Spiegazione