Art. 290. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contumacia dell'attore.
Dispositivo
Art. 290.
(Contumacia dell'attore).
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione