Art. 298. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della sospensione.
Dispositivo
Art. 298.
(Effetti della sospensione).
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione