Art. n°
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Art. 298. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della sospensione.

Dispositivo

Art. 298.

(Effetti della sospensione).


Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.


La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.



Ratio Legis


Spiegazione