Art. 302. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prosecuzione del processo.
Dispositivo
Art. 302.
(Prosecuzione del processo).
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.
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Codice Procedura Civile 2018
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione