Art. 308. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza.
Dispositivo
Art. 308.
(( (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). ))
((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione