Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 308. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza.

Dispositivo

Art. 308.

(( (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). ))


((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.


Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).



Ratio Legis


Spiegazione