Art. n°
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Art. 380-ter Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

Dispositivo

Art. 380-ter

(( (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). ))


((Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.


Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. .


In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti)).


((152))


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AGGIORNAMENTO (152)


Il D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".


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