Art. n°
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Art. 409. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Controversie individuali di lavoro.

Dispositivo

Art. 409.

(Controversie individuali di lavoro).


Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:


1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;


2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;


3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ((. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa));


4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;


5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.



Ratio Legis


Spiegazione