Art. 486. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma delle domande e delle istanze.
Dispositivo
Art. 486.
(Forma delle domande e delle istanze).
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione