Art. 497. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
Dispositivo
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. ((148))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione