Art. 606. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Modo della consegna.
Dispositivo
Art. 606.
(Modo della consegna).
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione