Art. n°
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Art. 629. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinuncia.

Dispositivo

Art. 629.

(Rinuncia).


Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.


Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.


In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.



Ratio Legis


Spiegazione