Art. 629. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rinuncia.
Dispositivo
Art. 629.
(Rinuncia).
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
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Codice Procedura Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione