Art. 687. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Casi speciali di sequestro.
Dispositivo
Art. 687.
(Casi speciali di sequestro).
Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione