Art. n°
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Art. 691. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contravvenzione al divieto del giudice.

Dispositivo

Art. 691.

(Contravvenzione al divieto del giudice).


Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.



Ratio Legis


Spiegazione