Art. n°
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Art. 709-ter. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

Dispositivo

Art. 709-ter.

(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).


Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della ((responsabilita')) genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore.


A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:


1) ammonire il genitore inadempiente;


2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;


3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;


4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.


I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.



Ratio Legis


Spiegazione