Art. n°
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Art. 728. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comparizione.

Dispositivo

Art. 728.

(Comparizione).


Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.


Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.


Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.



Ratio Legis


Spiegazione